Resta sempre aggiornato con DaniloRavnic.it
Iscriviti ai canali per non perdere nessun aggiornamento.
Iscriviti al canale Telegram! Iscriviti al canale WhatsApp!I benefici fiscali della S.r.l. sportiva

I benefici fiscali della S.r.l. sportiva: cos’è un’attività sportiva?
Perché è importante riconoscere un’attività sportiva? In primis va detto che lo Stato offre una serie di benefici di carattere fiscale a determinate realtà. Cerchiamo in primis di capire cos’è un’attività sportiva. E’ attività sportiva quella riconosciuta come tale dal CONI o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. E’ noto che per CONI si intende il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Tra i suoi obbiettivi precipui vi è la promozione dello sport nazionale. Lo Stato vuole incentivare lo sport ed, a queste tipologie di aziende, riconosce importanti benefici fiscali.
Quali sono le caratteristiche del settore sportivo?
L’assenza dello scopo di lucro è sicuramente la caratteristica principale. Le società, le associazioni ma gli enti in generale non mirano a generare utili ma promuovono un’attività per le persone che sono associate o federate. In secondo luogo l’ente non deve essere commerciale. Ma che cosa si intende? In verità è necessario che esso non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. In sostanza gli enti che non sono commerciali nascono per uno scopo non di lucro.

CONI: approfondiamo l’argomento
Mi sembra opportuno fare una piccola parentesi sul CONI. E’ sicuramente un termine che utilizzo da quando ho aperto questo blog. Non ho mai fornito, tuttavia, dei dettagli su cosa sia effettivamente il CONI. E’ l’organo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive. Le agevolazioni che sono pensate per le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono applicabili solo in presenza di determinate condizioni. Esse devono essere in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.
I benefici fiscali della S.r.l. sportiva. I proventi istituzionali
I proventi istituzionali sono quelli che derivano dalla vendita dell’attività istituzionale dell’associazione o della società sportiva. Dunque è questo un altro concetto fondamentale nell’ambito dell’approfondimento dei benefici fiscali. Questi proventi non scontano né il pagamento dell’IVA né quello dell’IRES. Si tratta dei ricavi dell’attività sportiva. E da sottolineare che l’associazione o la società sportiva possono generare anche proventi commerciali. Essi sono quelli che non rientrano nell’attività istituzionale dell’associazione o della società sportiva. Sono i ricavi di qualsiasi altra attività economica e su questi vanno pagate le imposte IVA ed IRES. Accanto a queste due categorie vanno affiancate i proventi decommercializzati. Si tratta di ricavi che perdono la loro natura commerciale se sono percepiti dalle associazioni sportive dilettantistiche in base a specifiche disposizioni di legge. Tuttavia sono oggettivamente commerciali.
I benefici fiscali della S.r.l. sportiva. Legge 398/1991
Passiamo all’analisi della legge n.398/1991. E’ una legge fondamentale per la disciplina dei benefici fiscali di qualsiasi attività sportiva. E’ una legge che consente di ottenere agevolazioni fiscali per le attività commerciali che sono collegate a quelle istituzionali. Ma quali sono i vantaggi fiscali dei ricavi “non commerciali” ovvero quelli istituzionali?
La società sportiva (S.r.l.) e l’associazione sportiva dilettantistica non pagano né l’IVA né l’imposta sul reddito ( ad esempio l’IRES e l’IRAP) su tutti quei compensi che derivano dalle attività dirette agli associati ed ai tesserati. Tutto ciò che l’associazione pone in essere , conformemente alle sue finalità istituzionali, in genere non assume la natura di attività commerciale. In questo modo non concorre alla determinazione del reddito o dell’imponibile ai fini IVA.
Ricavi commerciali dell’attività sportiva ?
Perché un’attività sportiva può avere o ottenere anche dei ricavi commerciali? Le attività commerciali che sono strettamente connesse a quella sportiva, sono tenute tuttavia o meglio sono sottoposte, comunque, al pagamento di determinate imposte. Tuttavia godono di un certo vantaggio fiscale. E’ da dire che ci riferiamo, ad esempio, alle cosiddette sponsorizzazioni che queste associazioni o società avviano o ricevono. Queste persone giuridiche se hanno ricevuto ricavi commerciali non superiori ad €400.000 possono accedere alle agevolazioni previste dalla Legge 398/1991.

Quali sono i vantaggi fiscali dei ricavi commerciali delle attività sportive? Tassazione ai fini IVA e legge 398/1991
Le attività commerciali, dunque, in determinati casi ( indicati nei paragrafi precedenti) devono pagare le tasse. L’IVA che devono versare le attività commerciali delle associazioni e società sportive è pari al 50% dell’IVA presente sulle fatture dalle stesse emesse. Ciò deve essere valutato indipendentemente dalle fatture e ricevute presenti in contabilità. Si versano, invece, i due terzi dell’IVA incassata sulle fatture che vengono emesse per le cessioni di diritti RADIO e TV.
Quali sono i vantaggi fiscali dei ricavi commerciali delle attività sportive?
Passiamo ad un punto importante dell’argomento in questione. Esso ci porterà a discorrere anche della forfetizzazione del reddito imponibile IRES unitamente alla legge 398/1991. Il reddito imponibile delle attività sportive da tassare ai fini dell’IRES, è calcolato come somma dell’imponibile presente sulla fattura moltiplicato per il 3% dello stesso. A questo valore vanno sommate le eventuali plusvalenze patrimoniali.
I benefici fiscali della S.r.l. sportiva. Forfetizzazione del reddito imponibile IRAP
Il reddito imponibile che va tassato ai fini IRAP delle attività sportive, è calcolato come somma dell’imponibile presente sulle fatture emesse moltiplicato per il 3% dello stesso. A questo valore vanno sommate le componenti del costo del lavoro, si pensi ai dipendenti o collaboratori e anche gli interessi passivi bancari.
I compensi dei collaboratori sportivi: vantaggi fiscali
I compensi erogati nei confronti di dirigenti o atleti godono di una serie di vantaggi.
Gli stipendi pagati fino ad €10.000 non concorrono alla determinazione del reddito e non sono soggetti a ritenuta. Quelli che vanno da €10.000 a €38.158,28 sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 23% ( primo scaglione IRPEF), più l’aliquota addizionale regionale e più l’aliquota addizionale comunale.
Quando gli stipendi pagati a dirigenti o atleti superano la soglia di €38.158,28 sono soggetti alla ritenuta del 23% a titolo di acconto. In questo caso si dovranno pagare le imposte ordinarie in sede di dichiarazione dei redditi.
Vi ricordo che in caso di dubbi è sempre consigliabile farsi seguire da un commercialista di fiducia.
Se può interessarvi ho anche parlato del libro delle presenze associative e societarie da settembre 2021.


