Quando conviene realizzare il regime fiscale introdotto dalla legge 398/1991?
Agevolazioni fiscali per associazioni sportive dilettantistiche
Con la legge 16 dicembre 1991 n.398 (“Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche”) è stato introdotto un regime fiscale agevolato per determinate categorie di associazioni dilettantistiche o sportive. E’ proprio l’articolo 1 della legge ad indicare, con maggiore precisione quali sono i soggetti destinatari di tali agevolazioni:

Articolo 1
Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attivita' commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.
Parere personale in merito a tale regime fiscale
Poste le disposizioni legislative, da seguire con precisione, esprimo un mio personale pensiero nonché consiglio in merito all’adozione di un regime fiscale similare.
Associazioni e società: uguaglianze e differenze
Le attività di un’associazione si dividono in attività commerciali ed attività istituzionali. Possiamo dire che le attività istituzionali sono proprie sia di un’associazione sia di una società. Esse, ovvero, devono comunque erogare le mensilità a coloro che lavorano per le stesse. Entrambe possono avere un regime istituzionale, per la cui costituzione è necessario soltanto il codice fiscale. Soltanto in virtù di questo è possibile sia percepire le mensilità, sia associarsi per avere abbonamenti agevolati ( fai 4 mesi ma ne paghi 3 ad esempio). Ovviamente non sono comprese nel regime istituzionale le quote saggio e le quote spettacolo ( danza e pattinaggio per fare un esempio).

Quote per saggi e spettacoli finali
Le quote per i saggi di danza o pattinaggio, generalmente di fine anno, non sono mai comprese nella mensilità che l’allievo o l’allieva versano alla scuola o all’associazione. Si tratta di pagamenti extra, voluti soprattutto da direttori, insegnanti e coreografi, per il sostegno delle attività di fine anno. Queste quote comprendono i costumi di scena, la locazione del teatro, le foto ed il video dello spettacolo, coreografi o ballerini esterni alla scuola etc. Si tratta di somme particolarmente esose che, alcune scuole, non consentono di rateizzare.

Aspetto istituzionale
Queste quote, ovviamente, non sono comprese, come ho già detto, nell’aspetto istituzionale di una scuola o accademia, ma rientrano nell’ambito commerciale di una società sportiva o associazione sportiva dilettantistica. Il regime fiscale, previsto dalla legge 398/1991, non prevede una tassazione IVA del 22% ma prevede una forfettizzazione sulla stessa. Questo passaggio è generalmente affidato ad un commercialista esterno o consulente fiscale. Il vantaggio è sicuramente il risparmio sull’Imposta sul Valore Aggiunto. Le associazioni o le società sportive, per potere accedere a questo beneficio, non devono avere conseguito, dall’esercizio delle attività commerciali, nel precedente periodo di imposta, proventi superiori a € 400.000,000.
A tal proposito riporto il testo dell’articolo 2 della legge 398/1991:
Articolo 2
I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali. 3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale. 5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditività del 6 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita' di compilazione
Vendita commerciale nella propria struttura
Se all’interno della propria struttura non si procede alla vendita di accessori di danza, fitness e wellness, pilates, abiti sportivi, bevande, integratori etc. non stai svolgendo anche attività commerciale. Tuttavia qualora si voglia procedere alla vendita di cibo e bevande, in modalità bar, sono necessarie le opportune autorizzazioni. Un discorso a parte viene fatto per distributori di proprietà di società terze oppure per la vendita di materiale proprio con marchio della società o dell’associazione. Anche la sponsorizzazione è un’attività commerciale. In tale situazione è importante accedere al regime fiscale di cui alla legge 398/1991.
Nessuna vendita o sponsorizzazione
Dunque quando non si procede alla vendita, come ho indicato precedentemente, si può procedere alla semplice stipulazione del contratto previsto dalla legge per queste realtà ( C1, C2, C3, C4, A2, A10 etc.) Per ciò che concerne dunque la tipologia di contratto, la locazione del luogo in sui si svolge l’attività, la mensilità pagata da associati ed iscritti, si tratta di attività rientranti nell’ambito istituzionale.
SIAE nella propria sede di competenza
Un altro vantaggio offerta dall’adesione al regime fiscale di cui alla legge 398/1991 è la possibilità di tenere spettacoli o partecipare a concorsi in tutta Italia procedendo al pagamento della SIAE nella sede territoriale di competenza. Questo è sicuramente un aspetto importante per un organizzatore di eventi. Oltre a ciò quando si tiene lo spettacolo, il ricavo del biglietto e la quota pagata dall’allievo rientra nell’ambito commerciale.
Importanza di una consulenza esterna
E’ importante che tutti gli aspetti fiscali siano affidati ad un esperto o professionista esterno, ovvero un commercialista o un consulente fiscale. Quando sei sottoposto al regime fiscale di cui ala legge 398/1991, è necessario emettere fatture e si possono anche ricevere fatture. E’ possibile anche accedere alla fatturazione elettronica. Tutto ciò che attiene alla parte istituzionale può essere sottoposto a ricevute. Esse devono riportare la quota versata dall’allievo ed il codice fiscale. Essa va rilasciata a colui che effettua il pagamento ed intestata allo stesso. E’ importante che venga effettuata una doppia copia: una sarà tenuta dall’associazione o società sportiva.
Riporto un articolo sull’importanza e utilizzo del POS nelle proprie attività sportive:
https://www.asidanza.it/pos-per-le-asd-ssd/3325/
Conclusioni
In conclusione il regime fiscale della legge 398/1991 è importante se oltre all’attività puramente dilettantistica, si effettua anche un’attività commerciale.
Ecco il testo integrale della legge da Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/12/17/091G0448/sg
Leggi Anche : https://www.daniloravnic.it/e-meglio-avere-una-struttura-privata-o-lavorare-in-una-struttura-pubblica/
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