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Iscriviti al canale Telegram! Iscriviti al canale WhatsApp!A partire dal 1 luglio 2023, le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) hanno introdotto una nuova figura chiave per la protezione dei minori, denominata “Responsabile della tutela dei minori”. Questo ruolo è stato creato per prevenire e contrastare ogni forma di abuso o violenza, garantendo al contempo l’integrità fisica e morale dei giovani atleti.
Questo ruolo rientra in un quadro legislativo più ampio che obbliga le ASD/SSD a richiedere il certificato penale dal casellario giudiziale per tutti i loro collaboratori che hanno un contatto diretto e regolare con i minori, al fine di verificare l’assenza di condanne o precedenti (come previsto dall’art. 2 del d.lgs. 39/2014). Questo provvedimento serve a combattere fenomeni come la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento dei minori.
Fino al 30 giugno 2023, gli istruttori, i tecnici, gli allenatori e altri che ricevono compensi sportivi ai sensi dell’art. 67, lettera m) comma 1) del TUIR erano esclusi da questa disposizione. Tuttavia, l’obbligo è stato rinnovato e ora si applica a tutte le collaborazioni qualificate previste dalla Riforma dello Sport, inclusi:
- Lavoro subordinato
- Collaborazioni coordinate e continuative
- Professionisti con partita IVA.
Si sottolinea che le collaborazioni di natura “volontaria” sono esenti da tale obbligo. La non conformità a questo requisito può comportare una sanzione amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro.
Le ASD/SSD devono anche predisporre Modelli Organizzativi e Codici di Condotta per proteggere i minori da violenze o discriminazioni durante l’attività sportiva, seguendo le Linee Guida stabilite dal proprio Ente Affiliante (ad esempio, Federazioni Sportive o Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI). Questo può includere la nomina di un Organismo di Controllo (come previsto dal D.lgs. 231/2001) per garantire il rispetto del Modello Organizzativo.
Se le ASD/SSD non adempiono all’obbligo di preparare modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, così come codici di condotta conformi, saranno soggette alle procedure disciplinari adottate dal proprio Ente Affiliante.
Infine, si ricorda che gli illeciti derivanti da reati commessi contro i minori dai propri Dirigenti o Collaboratori saranno puniti penalmente. Allo stesso modo, l’ASD/SSD sarà ritenuta corresponsabile dell’illecito amministrativo derivante da tale reato.
Nel contesto generale, la recente normativa può sembrare un grande cambiamento, ma in realtà non rappresenta una svolta epocale nel panorama delle misure di protezione dei minori nello sport. Infatti, le ASD/SSD erano già obbligate a richiedere la documentazione dal casellario giudiziale dei propri insegnanti per la tutela dei minori. Quindi, il vero cambiamento risiede nell’introduzione della figura del “Responsabile della tutela dei minori”, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Tuttavia, è fondamentale notare che questo non costituisce una rivoluzione, ma piuttosto un’evoluzione naturale e un potenziamento delle politiche di protezione dei minori già esistenti.
Attendiamo l’approvazione del decreto bis che potrebbe essere approvato nella metà del mese di luglio 2023.
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