Approvato il decreto correttivo bis per la riforma dello sport

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Il 26 luglio, il Consiglio dei Ministri ha dato l’approvazione definitiva al decreto correttivo bis, un elemento fondamentale nel processo di riforma dello sport in Italia. Questo rappresenta un importante punto di svolta in un percorso di cambiamento iniziato nel 2019.

Il decreto si inserisce nel quadro di una riforma organica del lavoro sportivo, un processo che è stato avviato con la legge delega n. 86/2019, proseguito con il D.Lgs. n. 36/2021, che ha riordinato e riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, e si è concluso con il D.Lgs. n. 163/2022.

Le nuove disposizioni riguardano numerosi aspetti, che vanno dalla gestione del rapporto di lavoro nell’ambito sportivo, alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative sportive (co.co.co. ), passando per le tempistiche di adempimento degli obblighi di comunicazione e tenuta del LUL (Libro Unico del Lavoro).

La figura del lavoratore sportivo, i direttori di gara, i lavoratori della pubblica amministrazione e il regime fiscale dei volontari saranno particolarmente influenzati da questa riforma. Questi cambiamenti si propongono di modernizzare l’approccio al lavoro sportivo, adeguandolo alle esigenze attuali del settore.

Mentre attendiamo la pubblicazione ufficiale del decreto, è interessante riflettere su come questi cambiamenti potrebbero modificare la realtà dello sport in Italia. Questo nuovo atto rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione dello sport e del lavoro sportivo in Italia, con un impatto potenzialmente ampio sul modo in cui il settore si svilupperà nei prossimi anni.

La riforma, pertanto, segna l’inizio di una nuova era per lo sport italiano, in cui le nuove regole dovranno essere comprese, interpretate e applicate. Per adesso, l’intero settore sportivo attende con impazienza la pubblicazione ufficiale di queste nuove regole, pronti ad adattarsi e a prosperare nel nuovo panorama che si delineerà.

Il recente aggiornamento legislativo ha introdotto una serie di modifiche significative nella definizione e nel funzionamento del settore dello sport in Italia. In particolare, la figura del lavoratore sportivo, come definita nell’articolo 25, è stata ampliata e dettagliata.

Prima di tutto, il testo di legge ora stabilisce chiaramente chi è considerato un lavoratore sportivo. Questo include atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Importante notare che questa definizione si applica indipendentemente dal genere e dal settore di appartenenza, sia esso professionistico o dilettantistico, purché l’attività sportiva sia svolta in cambio di un corrispettivo per un’organizzazione sportiva.

Oltre a questi ruoli, chiunque sia iscritto e svolga un ruolo necessario per l’attività sportiva, escludendo le mansioni amministrativo-gestionali, è anch’esso considerato un lavoratore sportivo.

C’è una novità importante riguardo ai tipi di contratti utilizzabili: ora è possibile per diverse entità sportive ricorrere a lavoratori occasionali, purché sussistano le condizioni necessarie. Questo può includere Associazioni e Società sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, associazioni benemerite, Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a.

Tuttavia, coloro che forniscono servizi all’interno di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo, e che devono essere iscritti in albi o elenchi gestiti dai rispettivi ordini professionali, non sono considerati lavoratori sportivi.

Significative modifiche riguardano anche i dipendenti della pubblica amministrazione. La nuova normativa prevede che questi lavoratori possano prestare la loro attività presso le società e associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline sportive associate, le associazioni benemerite, gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., sotto certe condizioni. Questi lavoratori possono operare come volontari, fuori dall’orario di lavoro, purché abbiano previamente comunicato all’amministrazione di appartenenza.

Se l’attività viene svolta come volontariato, il dipendente ha diritto solo al rimborso delle spese sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza, e questi rimborsi non sono considerati reddito. Se l’attività prevede un compenso, deve essere autorizzata dall’amministrazione di appartenenza, che deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di mancata risposta, si applica la regola del silenzio-assenso, che implica l’autorizzazione in ogni caso.

Ulteriori modifiche riguardano i direttori di gara e coloro che sono responsabili del corretto svolgimento delle competizioni sportive. Queste persone possono ora essere rimborsate per le spese sostenute, entro limiti definiti dall’ente competente, oltre a ricevere un compenso pattuito.

Inoltre, le modifiche alla legge riguardano anche la collaborazione coordinata e continuativa nel settore dello sport dilettantistico, cambiando l’orario settimanale da 18 a 24 ore e stabilendo nuove regole per la copertura assicurativa.

In conclusione, queste modifiche legislative rappresentano un passo significativo verso una maggiore chiarezza e definizione dei ruoli all’interno del settore sportivo italiano, fornendo una migliore struttura contrattuale e di supporto per coloro che svolgono ruoli chiave in questo campo.

Se vuoi maggiori chiarimenti o dettagli contatta i nostri uffici. Inoltre se vorrai potrai procedere con l’affiliazione al nostro comitato, cosa aspetti ? affiliati

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Dirigente sportivo, gestisce un settore nazionale ed è Presidente di un comitato all'interno di un EPS riconosciuto dal C.O.N.I. - Consulente sportivo e del terzo settore - CEO della DreseGo Goup SRL

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